DUC: chi l'ha visto? Sembra non essere stato dato seguito al Decreto Legislativo n. 98 del 29 maggio 2017 (G.U. n. 145 del 24.6.2017) che mirava alla razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà dei veicoli, istituendo appunto il già noto DUC, Documento Unico di Circolazione. Tra gli addetti al settore circolano bozze di decreti e di nuovi moduli, ma niente di ufficiale. D'altronde la vicenda è articolata e va gestita con lungimiranza e minimizzando le conseguenze negative che porta con sè un processo di questo tipo, di per sè positivo se porta dei vantaggi economici e pratici ai cittadini.
Riassumiamo per punti la vicenda, in attesa di vedere materializzarsi prima o poi le disposizioni normative necessarie per rendere operativo l'intero nuovo sistema.
Andiamo con ordine, cominciando con il constatare che il termine del 1 luglio 2018, stabilito nel D. Lgs. 98/2017 per modificare il Codice della Strada, è slittato al 1 gennaio 2019.
Il D. Lgs. 98/2017 è importante per il nostro settore perché stabilisce la costituzione del documento unico di circolazione (detto DUC) in cui dovranno essere annotati:
i dati tecnici del veicolo
i dati di intestazione del veicolo di cui agli articoli 91, 93 e 94 del codice della strada
i dati validati dal PRA relativi alla situazione giuridico patrimoniale del veicolo
i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o alla sua definitiva esportazione all'estero
Nel DUC dovranno essere contenuti anche i dati relativi alla presenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità del veicolo, annotati presso il PRA. Conterrà anche i dati relativi a eventuali provvedimenti di fermo amministrativo, attraverso un decreto che il Ministero de Trasporti dovrebbe emanare di concerto con il Ministero della Giustizia.
Nello stesso Decreto viene ribadito che: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente al rilascio della carta di circolazione, che ha validità di certificazione dei dati in essa contenuti, ferma restando la responsabilità dell'Automobile club d'Italia, di seguito ACI, per i dati relativi alla proprietà e alla locazione finanziaria dei veicoli, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i dati relativi ai veicoli di cui al presente articolo.
Il decreto prosegue stabilendo che il nuovo documento dovrà essere rilasciato previa apposita domanda corredata da un modello unificato definito con decreto del MIT, sentito l'ACI. L'istanza potrà essere presentata presso qualsiasi sportello telematico dell'automobilista (STA), ivi compresi gli Uffici ACI, e presso il competente UMC.
Le istanze, sempre secondo il decreto, dovranno essere trasmesse al CED del Ministero dei Trasporti, che gestisce l'Archivio Nazionale dei Veicoli. Il CED trasmetterà contestualmente al PRA i dati relativi alla proprietà e allo stato giuridico del veicolo. Il CED infine, dopo avere verificato la congruenza dei dati ricevuti, utilizzando anche il sistema informativo del PRA, consentirà agli STA e agli UMC di stampare la carta di circolazione.
Le istanze volte alla annotazione nel PRA di privilegi e ipoteche saranno presentate anche per il tramite degli UMC e degli STA, che le inoltreranno telematicamente agli uffici del PRA, i quali provvederanno alle relative registrazioni dandone comunicazione per via telematica al CED. I provvedimenti di fermo amministrativo e di revoca dello stesso saranno notificati dal concessionario della riscossione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso il collegamento telematico con il CED, che telematicamente li comunicherà al sistema informativo del PRA
A distanza di 2 anni dall'introduzione del documento unico, sempre il Decreto 98/2017 stabilisce che dovranno essere definite le modalità organizzative dell'eventuale archivio unico da istituirsi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la riduzione dei costi di gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli.
Il 1 luglio 2018, in linea con tali intenzioni, si sarebbero dovuti modificare diversi articoli del Codice della Strada (in particolare i seguenti: 93, 94, 94 bis, 95, 96, 101, 103, 201, 213, 214 bis, 214 ter, 226) , ma la Legge di Bilancio del 27 dicembre 2017 n. 205 ha prorogato la scadenza al 1 gennaio 2019.
Una proroga era nell'aria, e lo avevamo anticipato nell'articolorealizzato in occasione della pubblicazione del decreto MIT del 26 settembre 2018 (il decreto che introduce nuove regole per gli esami pratici delle patenti A1, A2 e A) e difatti una proroga è stata concessa.
La circolare 26323 , oltre a ribadire i concetti già espressi nel decreto sopra citato, stabilisce che tutte le nuove piste su cui svolgere le prove devono essere esaminate in via preliminare dagli UMC, per controllare che non presentino “ammaloramenti”, che siano cioè sicure, senza buche, radici, tombini, ostacoli in vicinanza dello scartamento ostacolo e della prova di frenata.
Quanto ai tempi di percorrenza dei due circuiti, che consistono in non meno di 15 secondi per il primo, non più di 25 secondi per il secondo, il direttore Dondolini dispone anche le seguenti regole: